I Fabbricati Rurali – Cosa sono e a cosa sono destinati.
I fabbricati rurali sono gli immobili posti al servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati in modo strumentale all’attività di coltivazione, oppure quale abitazione dell’imprenditore agricolo.
Questi fabbricati godono di un regime fiscale agevolato, a condizione che siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge (art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato dall’art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).
All’acquisto di fabbricati rurali pertinenziali, congiuntamente al terreno agricolo, si applicano le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25).
In seguito, la legge ha introdotto l’obbligo di censire i fabbricati rurali al catasto fabbricati, con le stesse modalità previste per le costruzioni urbane. Dopo numerosi rinvii, il termine per l’accatastamento di tutti i fabbricati rurali esistenti è scaduto il 30 settembre 2012.
Tipologia n. 1 Fabbricati Rurali Strumentali
Ai fini fiscali sono considerate fabbricati rurali le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
Tipologia n. 2 Fabbricato Rurale Abitativo
Per essere considerato fabbricato rurale abitativo, da non confondere con il rurale strumentale come sopra specificato, un immobile deve necessariamente soddisfare una serie di requisiti.
Queste caratteristiche, imprescindibili, possono essere così riassunte:
- l’immobile deve essere utilizzato in qualità di abitazione, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, dal conduttore del fondo rustico, dai familiari conviventi o dai pensionati di società agricole, per esigenze connesse all’esercizio di attività di questa specifica tipologia;
- il fabbricato non può risultare censito al Catasto in categoria A/1 o A/8;
- l’immobile deve risultare assegnato a fondi agricoli di almeno 10.000 metri quadri, ridotti a 3.000 metri quadri se si tratta di terreni di montagna;
- il volume di fatturato derivante dall’esercizio di attività agricole esercitate dal soggetto deve risultare pari alla metà, o superiore, del suo reddito complessivo.
Qualora decadano uno o più requisiti, il fabbricato in questione perde la definizione di rurale.
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