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Guasti a Tubature e Impianti dopo la Compravendita

Guasti a Tubature e Impianti dopo la Compravendita – cosa può fare il compratore se dovesse accorgersi, solo in un successivo momento, di un guasto a tubature e impianti(non visibile a occhio nudo) a tali parti dell’immobile? La compravendita di un immobile è regolata principalmente dal codice civile, in particolare dagli articoli 1470 e seguenti. L’articolo 1490 del Codice civile stabilisce che: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore“.
In base alla legge, quindi il compratore ha diritto di aspettarsi che l’immobile acquistato sia privo di difetti che ne compromettano l’utilizzo o il valore. Il venditore deve garantire l’acquirente dai vizi preesistenti alla conclusione del contratto. I vizi per i quali opera la garanzia sono quelli occulti ossia non riconoscibili ad un esame immediato del bene o che emergono o possono essere rilevati solo dopo che ne sia iniziata l’utilizzazione.
Se il compratore scopre un guasto a tubature o impianti dopo l’acquisto, deve innanzitutto denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni.

Condizioni per far valere la garanzia – Per poter far valere la garanzia per vizi, il compratore deve dimostrare:

  • l’esistenza del vizio: il guasto a tubature o impianti deve essere effettivamente presente e compromettere l’utilizzo o il valore dell’immobile;
  •  la preesistenza del vizio al momento della vendita: il vizio deve essere sorto prima della vendita, anche se si è manifestato successivamente;
  • l’importanza del vizio: il vizio deve essere tale da rendere l’immobile inidoneo all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.Esclusioni della garanzia – La garanzia per vizi non si applica se:
  • il compratore conosceva il vizio al momento della vendita e lo ha accettato (di norma, il difetto di funzionamento viene inserito nel contratto in modo da eliminare ogni dubbio in merito al rispetto, da parte del venditore). Dunque, se il compratore era a conoscenza del guasto prima di acquistare l’immobile, non può successivamente far valere la garanzia;
  • il vizio era facilmente riconoscibile: se il guasto era evidente e il compratore avrebbe potuto scoprirlo con una normale diligenza, non può invocare la garanzia.

 

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