CANI NEL GIARDINO CONDOMINIALE – Cosa si può fare nel giardino condominiale?
Il cortile è considerato un bene condominiale ossia di proprietà di tutti i condomini che vi vivono, a meno che vi sia un titolo di proprietà che disponga diversamente. Il codice civile difatti, inserisce il giardino tra le parti del palazzo che si presumono del condominio salvo prova contraria.
Come tutti i beni condominiali, il cortile/giardino può essere usato liberamente da ogni condomino secondo le proprie esigenze e intenzioni, ma nel rispetto di due condizioni:
- L’uso non deve essere contrario allo scopo cui è destinata l’area (scopo che può risultare o dalla sua stessa natura o dal regolamento condominiale). Ad esempio un’area a parcheggio non può essere impiegata dai bambini come campo di calcio e, viceversa, un giardino destinato al verde non può essere impiegato come parcheggio;
- L’uso da parte di uno dei condomini non deve impedire agli altri comproprietari di sfruttare la stessa area. Così, ad esempio, un condomino non può parcheggiare tre auto sul parcheggio del condominio appena sufficiente ad ospitare una macchina per famiglia.
CANI NEL GIARDINO CONDOMINIALE – Nel cortile del condominio si può far passeggiare il cane?
L’uso del cortile per far “sfogare” il cane è sicuramente conforme alla destinazione del bene, tenendo conto che la riforma del 2012 ha stabilito che nessun regolamento condominiale può impedire ai condomini di tenere animali in casa e, di conseguenza, negli spazi comuni. Nello stesso tempo però il proprietario del cane incontra una serie di obblighi:
E’ responsabile per tutti i danni cagionati dal suo animale (si pensi al cane che, con la coda, fa cadere qualche vaso o che aggredisce un condomino) e la stessa responsabilità si estende anche a chi ha in custodia il cane per un tempo limitato (ad esempio il dog sitter). La responsabilità è di due tipi. Responsabilità civile, ossia risarcitoria: il proprietario deve risarcire tutti i danni procurati dall’ animale sia ad oggetti che a persone; per cui, in caso di morso, ci sarà il danno biologico e morale oltre a quello patrimoniale .
C’è poi la responsabilità penale per le lesioni procurate a terzi; così un cane che aggredisce un passante o fa cadere una vecchietta mentre cammina comporta sempre un’incriminazione per il titolare del cane a titolo di reato. Chi viene morso o subisce un’aggressione dal cane del vicino può quindi sporgere querela ai carabinieri o alla polizia e, nello stesso tempo, agire in via civile per farsi rimborsare tutti i danni sofferti;
CANI NEL GIARDINO CONDOMINIALE – Inoltre il padrone è tenuto a pulire tutti gli spazi sporcati dal cane.
Gli escrementi devono essere sempre rimossi immediatamente.
Deve permettere il pari e contemporaneo utilizzo, da parte degli altri condomini, del medesimo cortile. Il che significa che se c’è qualcuno che si spaventa dell’animale e per colpa di quest’ultimo non può passeggiare o attraversare il giardino, il proprietario deve tenere a freno il quadrupede, eventualmente dotandolo di museruola o guinzaglio.
Inoltre deve evitare che i rumori dovuti all’abbaiare del cane, possano disturbare il riposo o le attività degli altri condomini, nel qual caso risponderebbe del reato di «disturbo della quiete pubblica». La denuncia è possibile però solo se ad essere molestati sono tutti i proprietari degli appartamenti o gran parte di questi e del circondario (a prescindere dal numero di soggetti che si lamenta).
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