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Agevolazioni Fiscali per Acquisto nuova casa dopo il divorzio

Agevolazioni Fiscali per Acquisto nuova casa dopo il divorzio – Quando, in seguito a una separazione, il giudice decide di assegnare la casa di proprietà di uno dei coniugi all’altro, sorge per il primo la necessità di trovare una nuova abitazione.
Il coniuge che deve lasciare la casa ha diritto di usufruire dell’agevolazione fiscale prima casa , anche se rimane formalmente proprietario della precedente abitazione?

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza è favorevole alla “duplicazione” del bonus. Anche se ancora formalmente proprietario dell’immobile gravato dal diritto di abitazione dell’ex, il coniuge che deve andare via può accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di una ulteriore abitazione, a patto di rispettare i criteri e le condizioni previsti dalla normativa vigente. Sul tema della possibilità di fruire una seconda volta del beneficio fiscale in commento, nonostante la proprietà di un altro immobile, è di recente tornata la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, con la sentenza n. 3521/2024. Secondo i giudici lombardi non scatta la decadenza dai benefici prima casa se, a seguito di separazione o divorzio, la casa posseduta in precedenza – o anche solo una quota di essa – viene assegnata al genitore collocatario dei figli. E ciò perché detto immobile risulta “inidoneo a soddisfare le esigenze abitative”.
L’inutilizzabilità della casa già acquistata con il bonus prima casa non impedisce infatti di poter sfruttare di nuovo il bonus per un ulteriore immobile (è ciò che succede, ad esempio, quando la famiglia si espande o quando il palazzo è interessato da crolli a seguito di un sisma che richiedono una ristrutturazione).

C’è poi un altro aspetto interessante da considerare: i controlli rivolti ad accertare la decadenza dal bonus prima casa, con conseguente recupero a tassazione delle imposte non versate al momento del rogito, oltre alla sanzione del 30% su detto importo, possono essere fatti entro massimo 3 anni dalla data di registrazione del nuovo atto di compravendita. Dopodiché si verifica la decadenza e l’Agenzia delle Entrate non può più contestare il secondo acquisto.

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