AFFITTO BREVE – Cos’è? : Hai intenzione di affittare per pochi mesi un appartamento di tua proprietà ma non sai come si fa, dove reperire il contratto, a chi rivolgerti e se devi registrarlo all’Agenzia delle entrate? Con il contratto di locazione breve viene concesso in affitto un immobile ad uso abitativo per un periodo non superiore a trenta giorni. Può essere stipulato dal proprietario dell’immobile direttamente oppure tramite agenzie immobiliari (intermediari immobiliari) o soggetti che gestiscono portali telematici come ad esempio Airbnb e Booking.
L’affitto breve si differenzia da un altro tipo contratto di locazione, quello ad uso transitorio, la cui durata è ricompresa tra i 30 giorni e i 18 mesi. In genere, quest’ultimo viene stipulato nelle ipotesi in cui una delle due parti ha una necessità solo temporanea di locare o di prendere in locazione un immobile senza impegnarsi per un lungo periodo di tempo.
La ragione per la quale il proprietario di un immobile può decidere di locarlo ricorrendo alla formula dell’affitto breve, è facilmente comprensibile: grazie a tale tipo di locazione, infatti, un appartamento potrà trasformarsi in una struttura ricettiva e diventare per lui una fonte di reddito.
L’appartamento avrà, quindi, come funzione primaria quella di ricevere viaggiatori e assumerà la forma di una “casa vacanza”. Sarà comunque possibile fittare anche le singole stanze anziché l’intero appartamento.
Va, comunque, specificato che le locazioni brevi possono riguardare solo le unità immobiliari a uso abitativo che rientrano nella categoria catastale da A1 a A11, escluso A10.
AFFITTO BREVE COS’E’ – REGISTRAZIONE
Il contratto di locazione breve non va registrato all’Agenzia delle Entrate e il locatore non ha l’obbligo di comunicare in questura i dati degli ospiti, nelle 24 ore successive all’arrivo. Una delle novità più rilevanti introdotte sta nella possibilità di assoggettare ai redditi derivanti dall’affitto breve l’opzione della cedolare secca. Quindi, il proprietario dell’immobile (o anche sublocatore o comodatario) può scegliere di pagare sul reddito che ricava dall’affitto un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo.
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 21% sull’intero importo del canone indicato nel contratto. Non è previsto l’abbattimento forfettario del 5% previsto invece nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.