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Antincendio – Le nuove normative per i Condomini

ANTINCENDIO – LE NUOVE NORMATIVE PER I CONDOMINI

Lo scorso 6 maggio sono entrate in vigore le nuove disposizioni antincendio per gli edifici di civile abitazione contenute nel decreto del Ministero dell’ Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 scorso.

Dal 6 maggio, quindi, i condomìni di altezza antincendio pari o superiore ai 12 metri, hanno tempo un anno per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali in funzione all’altezza degli edifici, previste nella nuova norma che, di fatto, modifica quando previsto dal vecchio Decreto Ministeriale 246/1987 emesso più di trent’anni fa. Per quanto riguarda gli interventi di rifacimento delle facciate, per la realizzazione di cappotto termico o facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dalla data di entrata in vigore.

Antincendio – Le nuove normative per i condomini – Pincipali novità:

Il nuovo decreto prevede 4 livelli di prestazione antincendio in base all’altezza della struttura:

L.P. 0 – per gli edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri,

L.P. 1 – per gli edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri,

L.P. 2 – per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino ad 80

L.P. 3 . per gli edifici di altezza antincendi da oltre 80 metri

Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.

A seconda della variazione dell’altezza antincendi, il decreto introduce misure preventive e attività di pianificazione all’emergenza. Inoltre vi è l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza negli edifici dall’altezza superiore agli 80 metri.

Le nuove norme si applicano a tutti gli edifici, sia di nuova costruzione sia per quelli pre esistenti, che saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

1- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (esempio: edificio adiacente, livello strada o alla base dell’edificio)

2- limitare la probabilità di propagazione dell’incendio originato all’interno dell’edificio (a causa di fiamme, fumi caldi che fuoriescono da vani, solette, cavità verticali in facciata…)

3- evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o altre parti sgretolate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza dei condomini e l’intervento dei vigili del fuoco.

Antincendio – le nuove normative per i condomini. Entrata in vigore:

Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato ! del decreto entro i seguenti termini:

a) due anni dalla data di entrata in vigore per le disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

b) un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.