Rifacimento Tetto – Sismabonus
Il Decreto Rilancio ha determinato novità importanti ed aperto a molteplici possibilità di intervento sulla nostra casa. Il tetto, in quanto manufatto rilevante per il funzionamento del nostro edificio, è chiamato in causa specialmente quando si parla di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Ma come possiamo davvero intervenire su di esso godendo di detrazioni fiscali significative? Ecco nel seguito un rapido sunto che ci può aiutare.
Rifacimento tetto – Sismabonus –
I vincoli e soglie di spesa per richiedere la detrazione fiscale del 110%
La normativa prevede che sia possibile realizzare interventi di coibentazioni del tetto, sia piano, sia inclinato, potendo godere delle detrazioni del 110%.
Tuttavia è necessario rispettare alcuni vincoli per apportare un corretto intervento di ristrutturazione del tetto:
la superficie della copertura deve incidere per almeno il 25% rispetto alla superficie disperdente lorda dell’edificio
gli interventi previsti devono migliorare di almeno due classi energetiche oppure raggiungere la classe energetica più alta, a fronte della produzione:
– di Attestazioni di Prestazionalità Energetica – APE ante e post intervento – a firma di professionista abilitato, che assevera il rispetto dei requisiti tecnici necessari
– il rilascio del Visto di conformità che giustifica la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi sostenuti – rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF
– la comunicazione ENEA, come già avveniva per le altre detrazioni
devi essere persona fisica o un condomìnio.
Una nota importante: l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il Superbonus, con i suoi interventi trainanti (ovvero quelli che consentono direttamente l’accesso alla detrazione al 110%), riguarda, tra le altre, le lavorazioni di isolamento termico su superfici orizzontali (quindi anche tetti piani) o inclinate (coperture a falde) “delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati, (…) o che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno…”.
Ciò significa che per accedere alle detrazioni 110% la superficie di copertura da migliorare nella sua prestazionalità energetica deve includere un volume già riscaldato.
La Norma richiama inoltre:
il rispetto dei requisiti di trasmittanza U (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010, che riportiamo nel seguito. (Clicca sul link per aprire la tabella)
La classe energetica dovrà essere superiore o uguale.
Il rispetto, per quanto concerne i materiali isolanti utilizzati, dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato considerando i seguenti tetti massimi di spesa (clicca sul link per aprire la tabella) :
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Alcune condizioni specifiche di intervento per il Superbonus 110%
Il Superbonus 110% spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione così come individuati dal Testo Unico dell’Edilizia.
Se invece l’unità immobiliare è sottoposta ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi strutturali sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applicherà a tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.